Rinuncia all’applicazione della pena – Codice penale in Romania
La rinuncia all’applicazione della pena è regolata dall’art. 80 del Codice penale e consiste nel diritto del tribunale di rinunciare definitivamente alla determinazione e all’applicazione di una pena. Per quanto riguarda la natura giuridica di questa istituzione, non vi è consenso nella letteratura di settore. Alcuni studiosi sostengono che sia un modo per sostituire la responsabilità penale con una amministrativa, altri ritengono che sia una causa di eliminazione del carattere penale del reato, mentre, secondo un’altra opinione, la rinuncia all’applicazione della pena non è altro che un metodo di individualizzazione dell’esecuzione della pena.
In questo articolo ci concentriamo esclusivamente sulle condizioni di applicazione e sugli effetti che questa istituzione produce.
Secondo l’art. 80 del Codice penale della Romania, il tribunale può disporre la rinuncia all’applicazione della pena solo se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- Il reato commesso presenta una gravità ridotta, considerando la natura e l’entità delle conseguenze prodotte, i mezzi utilizzati, le modalità e le circostanze in cui è stato commesso, il motivo e lo scopo perseguito;
- Il tribunale ritiene che l’applicazione di una pena sarebbe inopportuna a causa delle conseguenze che avrebbe sull’autore del reato, tenendo conto della sua persona, della condotta tenuta prima del reato, degli sforzi compiuti per eliminare o ridurre le conseguenze del reato, nonché delle sue possibilità di rieducazione;
- L’autore del reato non deve essere stato precedentemente condannato, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 42 lett. a) e lett. b) (ossia reati che non sono più previsti dalla legge penale e reati amnistiati) o per i quali è intervenuta la riabilitazione o è scaduto il termine di riabilitazione;
- L’autore del reato non deve aver già beneficiato della rinuncia all’applicazione della pena negli ultimi 2 anni precedenti alla data della commissione del reato per cui è giudicato;
- L’autore del reato non deve essersi sottratto alle indagini o al processo né aver tentato di ostacolare l’accertamento della verità o l’identificazione e la responsabilizzazione penale dell’autore o dei partecipanti;
- La pena prevista dalla legge per il reato commesso è una multa o la reclusione fino a un massimo di 5 anni.
Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il tribunale può decidere di risolvere il caso con la rinuncia all’applicazione della pena, il che significa non solo che non applica alcuna pena, ma che non la stabilisce nemmeno. Quando viene disposta la rinuncia all’applicazione della pena, il tribunale emette un avvertimento a colui che ha commesso il reato. Secondo l’art. 81 del Codice penale, in tale avvertimento sono elencate le motivazioni di fatto che hanno determinato la rinuncia all’applicazione della pena, e l’autore del reato viene avvisato sulla sua condotta futura e sulle conseguenze a cui si espone nel caso in cui commetta nuovi reati.
Per quanto riguarda gli effetti della rinuncia all’applicazione della pena, il principale effetto di questa istituzione è che la persona nei confronti della quale è stata disposta la rinuncia all’applicazione della pena non sarà soggetta a decadenze, interdizioni o incapacità derivanti dal reato commesso. Tuttavia, va notato che tale persona non sarà esonerata dagli obblighi civili né dall’esecuzione delle misure di sicurezza. In questo contesto, spesso sorge la seguente domanda:
La rinuncia all’applicazione della pena appare nel casellario giudiziale in Romania?
La risposta a questa domanda si trova nella Legge n. 290/2004 sul casellario giudiziale. L’art. 9 di questa normativa stabilisce che nel casellario giudiziale vengono registrati: “le pene, le misure di sicurezza ed educative pronunciate con sentenze definitive, l’inizio, l’interruzione e la cessazione dell’esecuzione della pena detentiva, delle misure di sicurezza ed educative, la liberazione condizionale e la sua revoca, il pagamento della multa penale, l’amnistia, la grazia, la prescrizione dell’esecuzione della pena, la riabilitazione, le pene e le misure pronunciate con sentenze definitive dai tribunali esteri, nonché le misure adottate dagli organi giudiziari penali esteri, se tali sentenze sono state riconosciute dalle autorità romene competenti, le sentenze definitive che impongono modifiche nel casellario giudiziale, l’estradizione”.
Pertanto, poiché il testo di legge in Romania non prevede l’inserimento nel casellario giudiziale delle decisioni di rinuncia all’applicazione della pena, possiamo concludere che tali decisioni non saranno menzionate negli estratti del casellario giudiziale. È inoltre importante sottolineare che nemmeno l’avvertimento emesso dal tribunale in questi casi avrà alcuna influenza sul casellario giudiziale, poiché, come indicato sopra, il suo scopo è solo quello di presentare le motivazioni di fatto che hanno portato alla rinuncia all’applicazione della pena e di avvisare l’autore del reato sulle sue future condotte e sulle conseguenze a cui si espone se continua a commettere reati.
Infine, è necessario sottolineare che la decisione di rinunciare all’applicazione della pena non può essere revocata, ma solo annullata. L’art. 82, comma (3) del Codice penale prevede le condizioni necessarie per poter disporre l’annullamento della rinuncia. Secondo questo articolo, la decisione di rinuncia all’applicazione della pena viene annullata se:
- La persona nei confronti della quale è stata disposta la rinuncia all’applicazione della pena ha commesso un altro reato prima che la decisione di rinuncia sia diventata definitiva;
- Il reato in questione è stato scoperto entro due anni dalla data in cui la decisione di rinuncia è diventata definitiva;
- Per il reato in questione è stata inflitta una pena anche dopo la scadenza di questo termine.

