Per comprendere correttamente gli aspetti procedurali, è necessario fare una distinzione importante tra la denuncia penale, a cui fa riferimento l’art. 289 comma (1) C. proc. pen., che ha il valore di un atto di segnalazione e la querela, regolata dagli articoli 295-298 C. proc. pen., che ha il valore di un atto procedurale necessario per l’avvio dell’azione penale nei casi in cui la legge prevede espressamente la necessità di presentare una querela. Considerando i ruoli distinti che questi atti hanno nel processo penale, il ritiro di questi atti produrrà effetti diversi a seconda che si tratti di denuncia penale o di querela.
Ora che abbiamo questa premessa, analizzeremo gli aspetti della denuncia penale disciplinata dall’art. 289 C. proc. pen., che ha il valore di un atto di segnalazione alle autorità di polizia giudiziaria riguardo alla commissione di un reato. Tratteremo la questione della querela in un altro articolo – La querela.
Cosa succede se si presenta una denuncia alla polizia in Romania?
Presentare una denuncia alla polizia attiva il meccanismo legale di segnalazione alle autorità inquirenti. Secondo l’art. 288 comma (1) del Codice di procedura penale, “L’organo di polizia giudiziaria è informato tramite denuncia o querela, attraverso atti redatti da altre autorità previste dalla legge o può intervenire d’ufficio”.
La denuncia penale è definita dall’art. 289 comma (1) C. proc. pen. come “la comunicazione effettuata da una persona fisica o giuridica riguardo a un danno subito a seguito di un reato”“ e deve contenere alcuni elementi obbligatori specificati all’art. 289 comma (2) C. proc. pen., tra cui:
- Nome, cognome, codice numerico personale, qualifica e domicilio del denunciante – nel caso di persone fisiche;
- Denominazione, sede, codice univoco di registrazione, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese o delle persone giuridiche e conto bancario – nel caso di persone giuridiche;
- Indicazione del rappresentante legale o convenzionale, se applicabile;
- Descrizione del fatto oggetto della denuncia, nonché l’indicazione dell’autore e dei mezzi di prova, se conosciuti.
Dopo la ricezione della denuncia, le autorità di polizia procederanno alla sua registrazione e avvieranno le indagini. Se la denuncia è presentata a un’autorità giudiziaria incompetente, essa sarà inoltrata all’autorità competente, conformemente all’art. 289 comma (9) C. proc. pen., che prevede: “Una denuncia erroneamente indirizzata all’organo di polizia giudiziaria o al tribunale sarà inviata, per via amministrativa, all’autorità giudiziaria competente”.
Se il reato per cui è stata presentata la denuncia è perseguibile d’ufficio, le autorità procederanno all’avvio dell’azione penale se dalle prove raccolte risulta un sospetto ragionevole che una persona abbia commesso un reato e non vi siano ostacoli legali all’avvio o all’esercizio dell’azione penale.
Entro quanto tempo si può presentare una denuncia penale alla polizia in Romania?
Il termine per la presentazione della denuncia penale varia a seconda della natura del reato e del fatto che la legge preveda o meno la necessità di una querela. Per i reati perseguibili su querela della persona offesa, che rappresenta un requisito procedurale per l’avvio dell’azione penale, l’art. 296 comma (1) C. proc. pen. stabilisce un termine di 3 mesi: “La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del reato”.
Cosa succede se si ritira una denuncia in Romania?
Come stabilito, la denuncia penale ha il ruolo di segnalazione alle autorità investigative. Pertanto, una volta comunicata alle autorità, essa non produce più alcun effetto procedurale. Per questa ragione, il suo ritiro non avrà alcuna conseguenza legale.
Per i reati perseguibili su querela della persona offesa, il ritiro della denuncia penale non avrà alcun effetto, essendo differente dalla querela.
Al contrario, il ritiro della querela costituisce una causa di estinzione dell’azione penale, regolata espressamente dall’art. 16 lett. f) del Codice di procedura penale. Per i reati perseguibili su querela della persona offesa, il ritiro della querela comporterà l’archiviazione del caso se avviene nella fase delle indagini, oppure l’estinzione del processo penale se avviene nella fase del giudizio.

