In quale situazione si entra in fallimento in Romania?
L’insolvenza si riferisce alla situazione in cui una società debitrice non è in grado di pagare i propri debiti certi, liquidi ed esigibili, pertanto, con l’avvio della procedura di insolvenza, si mira alla copertura del passivo del debitore, sia attraverso la riorganizzazione, sia attraverso il fallimento. In questo articolo ci concentriamo esclusivamente sulla procedura di fallimento, che è quindi una modalità della procedura di insolvenza.
Il fallimento è una procedura destinata a proteggere gli interessi dei creditori, con l’obiettivo di soddisfare i loro crediti attraverso la liquidazione dei beni del debitore. La Legge n. 85/2014 sulle procedure di prevenzione dell’insolvenza e di insolvenza definisce il fallimento come “una procedura concorsuale, collettiva ed egualitaria di insolvenza, applicata al debitore per la liquidazione del suo patrimonio al fine di coprire il passivo”. Questa procedura si conclude con la cancellazione del debitore dal registro in cui è iscritto.
Le situazioni in cui si entra in fallimento in Romania sono previste dall’art. 145, comma (1) della Legge n. 85/2014, tra le quali ricordiamo:
- Ingresso nella procedura semplificata e assenza di riorganizzazione: se il debitore ha dichiarato l’intenzione di entrare nella procedura semplificata o non ha dichiarato l’intenzione di riorganizzarsi e nessun altro soggetto ha proposto un piano di riorganizzazione, oppure i piani proposti non sono stati accettati e confermati.
- Assenza di un piano di riorganizzazione: il debitore ha espresso l’intenzione di riorganizzarsi, ma non ha presentato un piano, o il piano proposto non è stato accettato e confermato.
- Inadempimento degli obblighi: se gli obblighi di pagamento e gli altri impegni assunti non sono rispettati secondo il piano confermato o se l’attività del debitore durante il periodo di riorganizzazione genera perdite significative nel suo patrimonio.
- Relazione dell’amministratore giudiziario:
- Se viene approvata la relazione dell’amministratore giudiziario che propone l’ingresso nella procedura semplificata, prevista per i debitori che rientrano nelle categorie indicate dall’art. 38, comma (2) della Legge n. 85/2014 (ad esempio: non possiedono alcun bene nel loro patrimonio, i documenti contabili non possono essere trovati, non hanno organi di amministrazione, ecc.).
- Se viene approvata la relazione dell’amministratore giudiziario che propone l’ingresso nel fallimento, nel caso in cui i debitori non rientrino nelle categorie indicate dall’art. 38, comma (2) della Legge n. 85/2014.
L’ingresso della società debitrice nella procedura di fallimento è deciso dal giudice delegato, tramite sentenza o, a seconda dei casi, tramite ordinanza.
Cosa succede in Romania con i debiti di un’azienda in fallimento?
L’avvio del fallimento può creare difficoltà non solo per il debitore, ma anche per i creditori, poiché questi ultimi devono essere attenti e presentare le domande di iscrizione al passivo, rispettando i termini stabiliti a tal fine dal giudice delegato. Se i creditori non rispettano il termine per l’iscrizione al passivo, non potranno recuperare i loro crediti in nessun altro modo. Pertanto, possiamo concludere che lo scopo dell’iscrizione al passivo nella procedura di fallimento è permettere ai creditori di far valere i loro crediti e garantire una distribuzione equa delle somme ottenute dalla liquidazione dei beni del debitore.
Secondo la Legge n. 85/2014, nel caso in cui un’azienda entri in fallimento, in Romania i suoi debiti sono gestiti in modo speciale.
Una prima conseguenza dell’apertura della procedura di fallimento è la revoca del diritto di amministrazione della società debitrice, il che significa che l’attività della società sarà gestita da un liquidatore giudiziario.
In sintesi, il liquidatore giudiziario avvierà il processo di inventario dei beni, successivamente i beni saranno valutati e liquidati, adempiendo così allo scopo della procedura di fallimento: la liquidazione del patrimonio del debitore per coprire i debiti. La regola è che la vendita dei beni avviene in base a una strategia votata dall’assemblea dei creditori e avviene il più delle volte tramite un’asta pubblica.
Dopo la vendita, se ci sono fondi sufficienti, i creditori saranno pagati secondo l’ordine di priorità stabilito dalla legge, in conformità con l’art. 161 della Legge n. 85/2014. Pertanto, prima si pagheranno le tasse, le imposte e le spese della procedura, comprese quelle per la conservazione dei beni e le retribuzioni dei dipendenti, poi i crediti derivanti da finanziamenti intermedi concessi al debitore con l’approvazione dell’assemblea dei creditori, i crediti derivanti da finanziamenti nelle procedure di prevenzione dell’insolvenza e gli onorari del curatore fallimentare, i crediti salariali, ecc.
Ci possono essere situazioni in cui le somme ottenute dalla vendita di questi beni sono insufficienti per coprire integralmente i crediti. In questi casi, i creditori, a seconda del tipo di crediti, avranno diritti di recupero insieme ad altri creditori con crediti simili. Tuttavia, se dopo il pagamento di queste somme rimane una differenza positiva, essa sarà depositata, tramite il liquidatore giudiziario, nel conto del patrimonio del debitore.
In alcune situazioni, in Romania i creditori potrebbero ricevere solo una parte dei debiti o addirittura nulla, a seconda della disponibilità di fondi. Se durante la procedura si accerta che la società debitrice non dispone di fondi sufficienti per coprire i debiti e le spese amministrative, e i creditori non sono disposti ad anticipare somme per la continuazione della procedura, il giudice delegato disporrà la chiusura della procedura e la cancellazione della società dal registro delle imprese. In questo caso, i debiti della società rimarranno non pagati.
Infine, in Romania, la procedura di fallimento si conclude con la cancellazione della società debitrice dal registro in cui è iscritta, anche se i debiti non sono stati completamente estinti.

