Concorrenza sleale – legge in Romania
In generale, per concorrenza si intende un confronto tra tendenze avverse che convergono verso lo stesso obiettivo. Nel senso giuridico, la concorrenza rappresenta la competizione tra operatori economici che svolgono attività simili o analoghe in settori aperti al mercato, con l’obiettivo di acquisire e mantenere la clientela, migliorando la redditività della propria impresa. Pertanto, la concorrenza può essere definita come l’insieme delle norme che regolano i rapporti sociali volti a garantire il normale svolgimento delle attività commerciali, in particolare i rapporti tra imprenditori, orientati alla conquista della clientela senza ricorrere a mezzi che vadano oltre la legalità.
Come possiamo osservare, la concorrenza è un aspetto fondamentale della vita economica ed è anche un elemento essenziale per il corretto svolgimento delle relazioni commerciali. Tuttavia, affinché costituisca un reale vantaggio economico, la concorrenza deve essere leale, ovvero deve rispettare le pratiche commerciali corrette e il principio generale della buona fede.
Concorrenza sleale – normativa in Romania
In Romania, la Legge n. 11/1991 sulla lotta alla concorrenza sleale costituisce il quadro normativo generale in materia. Questa legge è stata adottata nel 1991 e ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, l’ultima delle quali nel 2022.
Secondo le disposizioni di questa legge, costituiscono concorrenza sleale e sono quindi vietate le seguenti pratiche commerciali da parte di un’impresa e/o di un suo dipendente, se contrarie alle pratiche commerciali corrette e al principio generale della buona fede e se arrecano o potrebbero arrecare danni ad altre imprese:
- Denigrazione di un’impresa concorrente o dei suoi prodotti/servizi, con conseguenze pregiudizievoli per i suoi interessi legittimi, attraverso la diffusione di informazioni false da parte di un’altra impresa o di un ex o attuale dipendente;
- Sottrazione di clientela da parte di un ex o attuale dipendente di un’impresa concorrente, attraverso l’uso di informazioni riservate o segreti commerciali acquisiti durante il periodo lavorativo, la cui divulgazione può danneggiare significativamente l’impresa;
- Discredito dell’attività di un’impresa concorrente o dei suoi prodotti e servizi, compiuto da un’altra impresa o da un ex o attuale dipendente, attraverso azioni finalizzate a minarne la reputazione o la credibilità;
- Qualsiasi altra pratica commerciale contraria alle pratiche leali e al principio della buona fede, che possa arrecare danni ai concorrenti;
- Sfruttamento della posizione dominante in una relazione commerciale, che causi danni significativi a un’altra impresa e possa influenzare la concorrenza sul mercato. Ciò include il rifiuto ingiustificato di fornire o acquistare beni o servizi, il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, l’imposizione di clausole eccessivamente onerose o discriminatorie e la cessazione ingiustificata delle relazioni commerciali.
Come si evince dalla definizione del legislatore, il concetto di concorrenza sleale ha un’applicabilità molto ampia e può includere qualsiasi pratica che violi il principio della buona fede tra i concorrenti.
Reclamo per concorrenza sleale in Romania
La protezione delle imprese dalle pratiche di concorrenza sleale è affidata al Consiglio della Concorrenza, un’autorità amministrativa autonoma in Romania. Secondo l’art. 31, comma (1) della Legge n. 11/1991, il Consiglio della Concorrenza ha la facoltà di accertare e sanzionare le pratiche di concorrenza sleale, sia d’ufficio che su segnalazione, quando vi è un interesse pubblico che giustifica l’intervento.
Il Regolamento del 2023 stabilisce le procedure per accertare e sanzionare le pratiche di concorrenza sleale, definendo le modalità attraverso cui il Consiglio della Concorrenza può intervenire su denuncia di un soggetto interessato.
Possono presentare denuncia solo persone fisiche o giuridiche che dimostrino un interesse legittimo e che ritengano che siano state violate le disposizioni dell’art. 2, commi (1)-(3) della Legge n. 11/1991. La denuncia deve includere:
- Dati identificativi del denunciante (nome, sede/domicilio, codice fiscale o equivalente per soggetti non residenti);
- Informazioni che giustificano l’interesse legittimo del denunciante;
- Dati dell’impresa o della persona fisica oggetto della denuncia;
- Descrizione dettagliata della presunta pratica di concorrenza sleale;
- Durata della pratica contestata;
- Numero di imprese coinvolte;
- Numero di consumatori potenzialmente colpiti;
- Prove documentali che dimostrino l’esistenza della pratica di concorrenza sleale e gli eventuali danni subiti.
Se la denuncia è incompleta, il Consiglio della Concorrenza può richiedere ulteriori informazioni entro 25 giorni dalla registrazione. Se il denunciante non fornisce i dati richiesti entro il termine stabilito, la denuncia sarà considerata ritirata, salvo che il Consiglio decida di avviare un’indagine d’ufficio.
Decisioni del Consiglio della concorrenza in Romania
Il Consiglio della Concorrenza può adottare le seguenti decisioni:
- Respingere la denuncia, entro 30 giorni, se non rientra nell’ambito della legge;
- Avviare un’indagine approfondita, entro 45 giorni, se ritiene che vi sia un interesse pubblico leso;
- Decidere di non intervenire, entro 45 giorni, per mancanza di interesse pubblico.
Le decisioni del Consiglio possono essere impugnate presso la Corte d’Appello di Bucarest entro 30 giorni dalla comunicazione. Le sentenze della Corte d’Appello possono essere contestate con ricorso alla Corte Suprema di Cassazione e Giustizia in Romania.
Se l’indagine non rileva prove sufficienti di concorrenza sleale, il Consiglio della Concorrenza deciderà di archiviare il caso.

